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Condizioni generali di contratto del 01.09.2023

Condizioni di vendita e di consegna della Tie Solution GmbH

§ 1 Ambito di applicazione

(1) Tutte le consegne, prestazioni e offerte della Tie Solution GmbH (di seguito denominata “Venditore”) avvengono esclusivamente sulla base di queste Condizioni Generali di Consegna (di seguito AGB). Queste fanno parte di tutti i contratti che il Venditore conclude con i suoi partner contrattuali (di seguito anche denominati “Committente”) per le consegne o prestazioni offerte da lui. Valgono anche per tutte le future consegne, prestazioni o offerte al Committente, anche se non sono nuovamente concordate separatamente.

(2) Le condizioni generali del committente o di terzi non si applicano, anche se il venditore non si oppone esplicitamente alla loro validità in casi singoli. Anche se il venditore fa riferimento a una lettera che contiene le condizioni generali del committente o di un terzo o vi fa riferimento, ciò non costituisce un'accettazione della validità di tali condizioni generali.

§ 2 Offerta e conclusione del contratto

(1) Tutte le offerte del venditore sono senza impegno e non vincolanti, a meno che non siano espressamente contrassegnate come vincolanti o contengano un termine di accettazione specifico. Il venditore può accettare gli ordini entro 2 settimane dalla loro emissione da parte dell'acquirente.

(2) L'unica base giuridica per le relazioni contrattuali tra venditore e committente è il contratto di acquisto concluso per iscritto, comprese queste Condizioni Generali di Fornitura. Questo riflette completamente tutti gli accordi tra le parti contrattuali sul soggetto del contratto. Le promesse verbali del venditore prima della conclusione di questo contratto non sono legalmente vincolanti e gli accordi verbali delle parti contrattuali sono sostituiti dal contratto scritto, a meno che non risulti esplicitamente da essi che sono vincolanti.

(3) Le integrazioni e le modifiche degli accordi raggiunti, comprese queste Condizioni Generali di Fornitura, richiedono la forma scritta per la loro validità. Ad eccezione dei direttori generali o dei procuratori, i dipendenti del venditore non sono autorizzati a stipulare accordi verbali diversi. Per rispettare la forma scritta, è sufficiente la trasmissione tramite telecomunicazioni, in particolare via fax o e-mail, a condizione che venga trasmessa una copia della dichiarazione firmata.

(4) Le informazioni del venditore sul soggetto della consegna o del servizio (ad es. pesi, dimensioni, valori di utilizzo, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici) nonché le nostre rappresentazioni dello stesso (ad es. disegni e illustrazioni) sono solo approssimative, a meno che l'adeguatezza allo scopo contrattualmente previsto richieda una corrispondenza precisa. Non sono caratteristiche di qualità garantite, ma descrizioni o identificazioni della consegna o del servizio. Deviazioni commerciali e deviazioni dovute a disposizioni legali o miglioramenti tecnici sono ammissibili, purché non compromettano l'adeguatezza allo scopo contrattualmente previsto.

(5) Il venditore si riserva la proprietà o il diritto d'autore di tutte le offerte e preventivi da lui presentati e dei disegni, delle immagini, dei calcoli, dei prospetti, dei cataloghi, dei modelli e di altri documenti e strumenti forniti al committente. Il committente non può rendere accessibili a terzi questi oggetti senza il consenso esplicito del venditore, né divulgarli, utilizzarli o riprodurli, direttamente o tramite terzi. Su richiesta del venditore, il committente deve restituire integralmente questi oggetti e distruggere eventuali copie realizzate, se non sono più necessari nel normale svolgimento degli affari o se i negoziati non portano alla conclusione di un contratto. Fanno eccezione la memorizzazione elettronica dei dati resi disponibili per fini di backup.

§ 3 Prezzi e pagamento

(1) I prezzi si intendono per l'ambito di prestazioni e consegne indicato nelle conferme d'ordine. Servizi aggiuntivi o speciali saranno addebitati separatamente. I prezzi si intendono in EURO a partire dal magazzino di spedizione, oltre all'imballaggio, all'IVA legale, per le spedizioni di esportazione dogana e tasse e altri oneri pubblici.

(2) Nella misura in cui i prezzi concordati si basano sui listini prezzi del venditore e la consegna deve avvenire più di quattro mesi dopo la conclusione del contratto, si applicano i listini prezzi del venditore validi al momento della consegna (meno uno sconto percentuale o fisso concordato).

(3) Gli importi delle fatture devono essere pagati entro dieci giorni senza alcuno sconto, a meno che non sia diversamente concordato per iscritto. La data di pagamento è determinata dall'arrivo presso il venditore. Il pagamento con assegno non è ammesso, a meno che non sia concordato separatamente per singoli casi. Le produzioni speciali, così come i prodotti lavorati o contrassegnati, richiedono un pagamento anticipato di 60%, il saldo entro 10 giorni dalla ricezione della merce senza sconto. Le merci speciali e/o di magazzino devono essere pagate entro 10 giorni netti in contanti. Se il committente non paga alla scadenza, gli importi dovuti saranno soggetti a interessi del 9 % p. a. a partire dal giorno della scadenza; resta ferma la facoltà di richiedere interessi più elevati e ulteriori danni in caso di ritardo.

(3a) Per i nuovi clienti, il venditore si riserva il diritto di consegnare solo in contrassegno o anticipatamente fino alla determinazione di relazioni commerciali funzionanti.

(4) La compensazione con contropretensioni dell'ordinante o il trattenimento dei pagamenti per tali pretese è consentito solo nella misura in cui le contropretensioni non siano contestate o siano state accertate con forza di cosa giudicata.

(5) Il venditore è autorizzato ad eseguire o fornire le consegne o i servizi ancora in sospeso solo previo pagamento anticipato o fornitura di garanzie, se dopo la conclusione del contratto vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ridurre in modo significativo la solvibilità dell'ordinante e mettere a rischio il pagamento dei crediti aperti del venditore da parte dell'ordinante derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale (compresi altri ordini singoli per i quali si applica lo stesso contratto quadro).

 

§ 4 Consegna, tempi di consegna e restituzione

(1) Le consegne avvengono a partire dalla fabbrica.

(2) I termini e le date di consegna e di prestazione promessi dal venditore sono sempre approssimativi, a meno che non sia espressamente garantito o concordato un termine fisso. Se non ci sono circostanze particolari, un periodo di 18 giorni è considerato ragionevole. Se è stata concordata la spedizione, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna al corriere, al trasportatore o a terzi incaricati del trasporto.

(3) Il venditore può, senza pregiudizio dei suoi diritti derivanti dal ritardo del committente, richiedere al committente una proroga dei termini di consegna e di esecuzione o un rinvio dei termini di consegna e di esecuzione per il periodo in cui il committente non adempie ai suoi obblighi contrattuali nei confronti del venditore.

(4) Il venditore non è responsabile per l'impossibilità di consegna o per ritardi nella consegna nella misura in cui siano causati da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es. disturbi di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, lockout legittimi, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative, misure amministrative o mancata, non corretta o non tempestiva fornitura da parte dei fornitori) che non siano imputabili al venditore. Qualora tali eventi rendano notevolmente più difficile o impossibile per il venditore effettuare la consegna o la prestazione e l'ostacolo non sia solo di breve durata, il venditore è autorizzato a recedere dal contratto. In caso di ostacoli di breve durata, i termini di consegna o di esecuzione si prolungano o si spostano di un periodo pari alla durata dell'ostacolo più un periodo di avvio ragionevole. Qualora, a causa del ritardo, non sia ragionevole per il committente accettare la consegna o la prestazione, può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata al venditore.

(5) Il venditore è autorizzato solo a effettuare consegne parziali se

• la consegna parziale è utilizzabile per il committente nell'ambito dello scopo contrattuale,

• è garantita la consegna della restante merce ordinata e

• ciò non comporta per il committente un notevole dispendio di tempo o costi aggiuntivi (a meno che il venditore non si dichiari disposto a sopportare tali costi).

(6) Se il venditore è in ritardo con una consegna o prestazione o se una consegna o prestazione diventa impossibile per qualsiasi motivo, la responsabilità del venditore per danni è limitata in conformità con l'articolo 8 di queste Condizioni Generali di Vendita (chiamate AGB).

(7) Nella produzione individuale è ammessa una consegna in eccesso o in difetto di +/- 10%, poiché inevitabile per motivi tecnici.

(8) La merce prodotta individualmente è in linea di principio esclusa dal cambio.

(9) I campioni richiesti saranno addebitati al prezzo unitario più le spese di spedizione.

(10) In caso di reso o scambio di merce in magazzino concordato, viene emesso un accredito pari al valore della merce meno i costi di gestione 25%, come consuetudine nel settore. Le spese di spedizione non vengono accreditate. Le spedizioni non pagate in contrassegno non vengono accettate. Si prega di notare che i valori dei colori indicati da noi secondo il sistema Pantone sono solo indicativi e le deviazioni non costituiscono motivo per il reso della merce.

(11) Per il primo bozzetto (design) dei nostri articoli calcoliamo una tariffa compresa tra 50,- e 200,- € per design, in base al lavoro richiesto. Per ulteriori modifiche a questo bozzetto, calcoliamo anche in base al lavoro. Questi costi verranno rimborsati parzialmente o completamente in caso di conferma dell'ordine.

(12) I costi per i campioni di stampa saranno indicati nell'offerta in base al lavoro e al tipo di produzione.

§ 5 Luogo di adempimento, spedizione, imballaggio, trasferimento del rischio, accettazione

(1) Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è D-35578 Wetzlar, salvo diversa disposizione.

(2) Il tipo di spedizione e l'imballaggio sono a discrezione del venditore. I costi dell'imballaggio sono a carico del venditore, salvo diverso accordo. Le spese di trasporto sono a carico dell'ordinante.

(3) Il rischio passa al committente al più tardi con la consegna della merce (con l'inizio del processo di carico come rilevante) al spedizioniere, al vettore o a terzi designati per l'esecuzione della spedizione. Questo vale anche se vengono effettuate consegne parziali o se il venditore ha assunto altre prestazioni (ad es. spedizione). Se la spedizione o la consegna viene ritardata a causa di una circostanza imputabile al committente, il rischio passa al committente dal giorno in cui la merce è pronta per la spedizione e il venditore lo ha comunicato al committente.

(4) I costi di stoccaggio dopo il trasferimento del rischio sono a carico dell'ordinante. Se il venditore si occupa dello stoccaggio, i costi ammontano allo 0,25% dell'importo della fattura degli articoli da immagazzinare per ogni settimana trascorsa. Resta riservata la facoltà di far valere e dimostrare ulteriori o minori costi di stoccaggio.

(5) La spedizione viene assicurata dal venditore solo su esplicita richiesta dell'ordinante e a sue spese contro furti, rotture, danni da trasporto, incendi, danni da acqua o altri rischi assicurabili.

§ 6 Garanzia, difetti di fabbricazione

(1) Il periodo di garanzia è di un anno dalla consegna. Tale termine non si applica alle richieste di risarcimento danni dell'ordinante derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute o da violazioni intenzionali o gravemente negligenti degli obblighi del venditore o dei suoi ausiliari esecutivi, che prescrivono rispettivamente ai sensi delle disposizioni di legge.

(2) Gli oggetti consegnati devono essere immediatamente esaminati con cura dal committente o da un terzo da lui designato dopo la consegna. L'obbligo di ispezione e reclamo si estende in particolare al fatto che la merce consegnata sia identica a quella ordinata per quanto riguarda le tolleranze commerciali in termini di tipo, qualità, misure, vestibilità, colore e quantità. Se necessario, ciò deve essere verificato tramite campionatura.

(3) Gli oggetti consegnati sono considerati approvati dall'acquirente per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti che sarebbero stati riconoscibili con un'ispezione immediata e accurata, se il venditore non riceve una denuncia scritta dei difetti entro sette giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda altri difetti, gli oggetti consegnati sono considerati approvati dall'acquirente se la denuncia dei difetti non perviene al venditore entro sette giorni lavorativi dal momento in cui il difetto si è manifestato; se il difetto era già riconoscibile per l'acquirente in condizioni di uso normale in un momento precedente, tale momento precedente è determinante per l'inizio del termine di denuncia. Su richiesta del venditore, l'oggetto consegnato contestato deve essere restituito al venditore senza spese di trasporto. In caso di denuncia di difetti legittima, il venditore rimborsa i costi del modo di spedizione più conveniente; ciò non si applica se i costi aumentano perché l'oggetto consegnato si trova in un luogo diverso da quello d'uso previsto.

(4) In caso di difetti dei beni consegnati, il venditore è innanzitutto tenuto e autorizzato a riparare o sostituire la merce entro un termine ragionevole da lui stabilito. In caso di fallimento, cioè l'impossibilità, l'inaccettabilità, il rifiuto o il ritardo ingiustificato della riparazione o della sostituzione, il committente può recedere dal contratto o ridurre in modo appropriato il prezzo di acquisto.

(5) Se un difetto è imputabile al venditore, il committente può richiedere il risarcimento dei danni nelle condizioni specificate nell'articolo 8.

(6) La garanzia decade se l'acquirente modifica l'oggetto della fornitura senza il consenso del venditore o fa modificare da terzi e ciò rende impossibile o eccessivamente onerosa la rimozione dei difetti. In ogni caso, l'acquirente è tenuto a sopportare i costi aggiuntivi derivanti dalla modifica della rimozione dei difetti.

(7) Una consegna di oggetti usati concordata singolarmente con l'acquirente avviene escludendo qualsiasi garanzia per difetti di qualità.

§ 7 Diritti di protezione

(1) Per quanto riguarda il committente che fornisce indicazioni per l'uso di elementi di design soggetti a diritti di proprietà industriale o diritti d'autore di terzi (ad es. loghi), è responsabile in modo autonomo per le pretese derivanti da ciò.

(2) Ciascuna parte contraente informerà immediatamente per iscritto l'altra parte contraente nel caso in cui vengano avanzate pretese nei confronti di essa per la violazione di tali diritti.

(3) Se il venditore è chiamato a rispondere di violazioni di diritti di proprietà industriale o diritti d'autore da terzi a causa delle disposizioni di cui al paragrafo 1, l'ordinante è tenuto a liberarlo da tutti i costi necessari per difendersi dalle pretese. Il venditore può richiedere un anticipo adeguato all'ordinante per questo scopo. Su richiesta del venditore, è tenuto a partecipare a una controversia a fianco del venditore e a sostenerlo nel miglior modo possibile.

(4) Il venditore può richiedere la presentazione di prove per l'autorizzazione all'uso degli elementi di design di cui al comma 1.

§ 8 Responsabilità per danni da colpa

(1) La responsabilità del venditore per danni, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare per impossibilità, ritardo, consegna difettosa o errata, violazione del contratto, violazione degli obblighi nelle trattative contrattuali e illecito civile è limitata, per quanto riguarda la colpa, ai sensi di questo § 8.

(2) Il venditore non è responsabile in caso di semplice negligenza dei suoi organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari, a meno che non si tratti di una violazione di obblighi contrattuali essenziali. Essenziali sono l'obbligo di consegnare tempestivamente l'oggetto della fornitura, la sua libertà da difetti legali e da difetti di materiale che ne compromettano in modo più che trascurabile l'idoneità all'uso, nonché gli obblighi di consulenza, protezione e custodia che dovrebbero consentire all'ordinante l'uso conforme al contratto dell'oggetto della fornitura o proteggere la vita o l'incolumità del personale dell'ordinante o proteggere i suoi beni da danni significativi.

(3) Nella misura in cui il venditore è responsabile ai sensi dell'articolo 8 (2) per danni, tale responsabilità è limitata ai danni che il venditore ha previsto come possibile conseguenza di una violazione del contratto al momento della conclusione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere con l'applicazione della diligenza professionale. I danni indiretti e consequenziali, che sono conseguenza dei difetti dell'oggetto della fornitura, sono inoltre risarcibili solo nella misura in cui tali danni sono tipicamente prevedibili con un uso conforme dell'oggetto della fornitura.

(4) In caso di responsabilità per negligenza lieve, l'obbligo di risarcimento del venditore per danni materiali e i conseguenti danni patrimoniali è limitato a un importo pari al 25% del valore dell'ordine. Tale limitazione di responsabilità non si applica se il committente indica un valore più elevato dei danni patrimoniali possibili al momento dell'ordine e prima dell'inizio della produzione.

(5) Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano nella stessa misura a vantaggio degli organi, rappresentanti legali, dipendenti e altri ausiliari dell'esecuzione del venditore.

(6) Nella misura in cui il venditore fornisce informazioni tecniche o agisce in veste di consulente e tali informazioni o consulenze non rientrano nell'ambito di prestazioni contrattualmente dovute, ciò avviene a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

(7) Le limitazioni di cui all'articolo 8 non si applicano alla responsabilità del venditore e dei suoi rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari di adempimento per comportamenti intenzionali e gravemente negligenti, per caratteristiche di qualità garantite, per lesioni alla vita, al corpo o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

Articolo 9 Riserva di proprietà

(1) La merce consegnata rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento del prezzo di acquisto, tuttavia il committente è autorizzato a rivenderla nell'ambito della sua attività commerciale.

(2) Ogni pegno o cessione a garanzia della merce a favore di terzi è esclusa senza il consenso del venditore prima del trasferimento della proprietà. Il pignoramento della merce da parte di terzi deve essere immediatamente segnalato.

§ 10 Disposizioni finali

(1) Se l'offerente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico o se non ha domicilio generale in Germania, il foro competente per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il venditore e l'offerente è a scelta del venditore D-35578 Wetzlar. Tuttavia, per le azioni legali contro il venditore in questi casi, il foro esclusivo è D-35578 Wetzlar. Le disposizioni legali vincolanti sui fori esclusivi rimangono inalterate da questa disposizione.

(2) Le relazioni tra il venditore e il committente sono regolate esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania. La Convenzione delle Nazioni Unite sul contratto di vendita internazionale di merci del 11 aprile 1980 (CISG) non si applica.

(3) Nella misura in cui il contratto o queste Condizioni generali di fornitura (chiamate AGB) contengono lacune normative, per la compilazione di tali lacune si applicano le disposizioni legalmente valide che le parti contraenti avrebbero concordato in base agli obiettivi economici del contratto e allo scopo di queste Condizioni generali di fornitura se avessero conosciuto la lacuna normativa.

Note:

Il committente prende atto che il venditore memorizza i dati del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 28 della legge federale sulla protezione dei dati allo scopo del trattamento dei dati e si riserva il diritto di trasmettere i dati a terzi (ad es. assicurazioni) nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere al contratto.

I committenti che mettono in commercio prodotti tessili nell'Unione europea sono legalmente obbligati a contrassegnarli in modo permanente, facilmente leggibile, visibile e accessibile secondo le disposizioni di legge, in particolare con le denominazioni prescritte in lingua tedesca.

Germania (+49) 6441 982 08 48 
Austria (+43) 720 880 223 
Svizzera (+41) 435 081 498 

sales@tiesolution.com